Lo Statuto della SISP è riportato qui integralmente.

“Società Italiana di Scienze Planetarie – Angioletta Coradini”

Titolo I                                                                                                  

Costituzione e scopi

  1. – Denominazione-sede-durata
    • Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Società Italiana di Scienze Planetarie – Angioletta Coradini ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione”, con sede  in Rocca di Papa (RM), 00040, Via Casal Romito n. 15, presso il domicilio del Presidente in carica.
    • L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito della successione dei Presidenti non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
    • La denominazione sociale dell’associazione una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diverrà “Società Italiana di Scienze Planetarie – Angioletta Coradini ETS” oppure “Società Italiana di Scienze Planetarie – Angioletta Coradini Ente del Terzo Settore”.
    • Essa opera sull’intero territorio nazionale.
    • L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
    • L’Associazione ha durata illimitata.
  2. – Scopi e oggetto sociale
    • La Società Italiana di Scienze Planetarie è un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere, accrescere e diffondere gli studi e le conoscenze relativi alle scienze planetarie, tenendo conto della forte interdisciplinarietà delle competenze richieste. L’Associazione ha carattere nazionale, è libera e indipendente da ogni istituzione civile o religiosa, organizzazione o partito politico.
    • L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, più finalità individuate dall’art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, in particolare alle lettere g) e h).
    • Gli obiettivi perseguiti sono:
      • promuovere il progresso delle conoscenze nel campo della Scienze Planetarie, sia attraverso la ricerca fondamentale che quella applicata;
      • promuovere e favorire rapporti e collaborazioni con organizzazioni nazionali ed internazionali di eccellenza nel settore tra i cui obiettivi figurano attività utili alle scienze planetarie;
      • promuovere e coordinare attività di alta formazione;
      • stimolare la collaborazione tra ricercatori di diverse discipline;
      • favorire lo sviluppo di tecnologie abilitanti per infrastrutture terrestri e spaziali;
      • promuovere meeting, conferenze e scuole di formazione;
      • favorire la diffusione delle conoscenze di scienze planetarie a fini educativi e divulgativi;
      • attuare ogni azione necessaria a tutelare gli interessi delle scienze planetarie e dei suoi cultori.
    • L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
    •  L’Associazione potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e tali attività saranno svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.
    • L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  3. – Risorse economiche e finanziamento
    • L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
      • Quote associative;
      • Contributi dei soci sostenitori;
      • Donazioni e lasciti testamentari;
      • Rendite patrimoniali;
      • Proventi da attività di raccolta fondi;
      • Contributi pubblici e privati;
      • Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.
    • I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo che ne determina l’ammontare.
    • È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
    • Il fondo patrimoniale è costituito da:
      1. Beni mobili registrati e beni immobili appartenenti all’Associazione;
      1. Eventuali residui attivi o parte di essi, relativi a precedenti esercizi, specificamente destinati al patrimonio dal Consiglio direttivo.
  4. – Bilanci
    • L’esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
    • Ogni anno l’associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio direttivo, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro i primi 3 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Titolo II                                                                                                 

Soci e Organi sociali

  1. – Soci
    • L’Associazione è formata dalle seguenti categorie di soci:
      • Soci Fondatori, sono le persone fisiche che hanno fondato l’associazione e per questo hanno diritto di intervenire ed esprimere il proprio voto nelle assemblee generali, occupare cariche sociali, partecipare alle riunioni dell’Associazione e partecipare agli eventi da essa organizzati nonché usufruire delle pubblicazioni della Associazione a condizioni speciali;
      • Soci Ordinari, sono professionisti in Scienze Planetarie che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, collaborando al conseguimento dei suoi obiettivi. L’ammissione di un Socio Ordinario è devoluta all’approvazione del Consiglio Direttivo che deve esprimere il consenso unanime. I Soci Ordinari hanno diritto di intervenire ed esprimere il proprio voto nelle assemblee generali, occupare cariche sociali, partecipare alle riunioni dell’Associazione e partecipare agli eventi da essa organizzati nonché usufruire delle pubblicazioni della Associazione a condizioni speciali;
      • Soci Sostenitori, sono persone fisiche, Enti, pubblici o privati, Associazioni etc…, che intendono, con il proprio sostegno, favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione mediante l’apporto di contributi finanziari, donazioni etc… in favore dell’Associazione stessa. Il Socio Sostenitore che sia una persona giuridica è rappresentato nell’Associazione dal proprio legale rappresentante o da un proprio delegato. Il Socio Sostenitore, opportunamente rappresentato laddove necessario, ha diritto di partecipazione, intervento e voto nelle Assemblee Generali ma non può essere eletto a ricoprire cariche sociali. La qualifica di Socio Sostenitore detenuta da persona fisica è compatibile con quella di Socio Fondatore, Socio Ordinario o Socio Onorario. In tali casi, il Socio Sostenitore eserciterà i diritti attribuiti a queste altre categorie;
      • Soci Onorari, possono divenire, previa approvazione del Consiglio direttivo, professionisti che abbiano apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo delle scienze planetarie. I soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari;
      • Soci non professionisti, sono tutti coloro che, interessati alle finalità dell’Associazione ed ai suoi obiettivi, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’ammissione di un Socio non professionista è devoluta all’approvazione del Consiglio Direttivo che deve esprimere il consenso unanime. Il loro numero non può superare il 20% dei restanti Soci.
  2. – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
    • L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
    • Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei soci.
    • Il Consiglio direttivo deve motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’organo di amministrazione, chi l’ha proposta potrà, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea la quale delibera alla prima convocazione utile.
    • La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
      • L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
      • Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
      • Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.
      • L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
      • Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
      • Il socio decaduto per morosità potrà essere associato nuovamente a fronte del pagamento della quota di iscrizione ex novo.
  3. – Doveri e Diritti dei soci
    • Tutti i soci sono obbligati:
      • Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
      • A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
      • A versare la quota associativa spettante alla categoria di socio ricoperta.
    • Tutti i soci hanno diritto:
      • A partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
      • A partecipare all’Assemblea Generale;
      • A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia, nel rispetto delle vigenti normative.
    • Hanno diritto ad accedere alle cariche sociali:
      • I Soci Fondatori;
      • I Soci Ordinari;
      • I Soci Onorari;
      • I Soci non professionisti (con l’esclusione delle cariche di Presidente e Vicepresidente).
    • Hanno diritto di voto in Assemblea:
      • I Soci Fondatori;
      • I Soci Ordinari;
      • I Soci Sostenitori;
      • I Soci Onorari;
      • I Soci non professionisti.
  4. – Quota associativa
    • La quota associativa è dovuta, in misura differente, dai Soci Ordinari, dai Soci Sostenitori e dai Soci non professionisti.
    • Tutte le categorie sociali obbligate al versamento della quota associativa dovranno versare il corrispondente importo entro e non oltre il 1° marzo di ciascun anno.
    • I Soci Fondatori e i Soci Onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa.
  5. – Organi dell’Associazione
    • Sono Organi dell’Associazione:
      • L’Assemblea Generale;
      • Il Consiglio Direttivo;
      • Il Presidente;
      • Il Collegio dei Soci Fondatori.
  6. – Criteri gestori
    • Principio formatore nella gestione dell’Associazione dovrà essere quello di garantire adeguata rappresentanza delle varie discipline e tematiche in cui si articolano le Scienze Planetarie.
  7. – L’Assemblea Generale
    • L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti. Ogni socio avente diritto potrà esprimere un solo voto e potrà farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.
    • L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno nel corso del Congresso Nazionale di Scienze Planetarie e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati con diritto di voto ne ravvisino l’opportunità.
    • L’Assemblea Generale ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
      • approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale o il rendiconto finanziario elaborato dal Consiglio Direttivo;
      • elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
      • delibera l’eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
      • delibera sulle reiezioni e l’esclusione dei soci;
      • nomina nuovi Soci Onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
      • propone al Consiglio Direttivo programmi scientifici ed economici;
      • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
      • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
      • delibera su proposte ed argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
    • Un decimo degli associati, con preavviso di almeno quattro settimane dalla data dell’Assemblea, può chiedere al Consiglio Direttivo d’inserire nell’ordine del giorno gli argomenti che crede opportuno discutere.
    • Le delibere dell’Assemblea Generale sono assunte a maggioranza dei voti presenti anche con delega.
    • L’Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’Associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
    • Sia l’Assemblea Generale ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
    • Le convocazioni dell’Assemblea Generale sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno trenta giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale, almeno novanta giorni prima della data dell’Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
    • L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
    • Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    • Le delibere assembleari, unitamente al relativo verbale, devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
    • Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.
    • Le votazioni dell’Assemblea Generale avvengono per voto segreto:
      • nei casi di elezione dei membri del Consiglio Direttivo, per cui è richiesta una maggioranza relativa;
      • ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci aventi diritto di voto presenti in assemblea o rappresentati per delega.
    • A discrezione o per iniziativa del Consiglio Direttivo, le votazioni possono avvenire anche per corrispondenza o in via informatica con modalità oggetto di specifica comunicazione a cura del Presidente.
  8. – Il Consiglio Direttivo
    • Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15 nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.
    • Nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte le tematiche facenti parte delle Scienze Planetarie. Sarà compito dell’Assemblea Generale quello di adoperarsi in sede elettiva affinché venga rispettata l’applicazione del principio sancito dal presente articolo.
    • Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati facenti parte dei Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari, Soci non professionisti: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
    • Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Generale che ne delibera l’eventuale ratifica.
    • All’atto di costituzione dell’Associazione, o in una situazione equivalente, il Consiglio Direttivo coincide con il Collegio dei Soci Fondatori.
    • Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
    • Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
    • Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
    • All’atto della costituzione della Società e per il primo mandato, il Presidente è il Socio Fondatore indicato nell’atto costitutivo.
    • Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
      • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
      • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee proposte dall’Assemblea;
      • proporre ed attuare iniziative scientifiche e programmi di attività;
      • promuovere ed organizzare le riunioni scientifiche, incluso il Congresso Nazionale di Scienze Planetarie;
      • predisporre il rendiconto finanziario o i documenti di contabilità prescritti dalla legge quali bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
      • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
      • proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci;
      • proporre all’Assemblea i candidati per la nomina a Soci Onorari;
      • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati e autorizzare le spese;
      • provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci;
      • promuovere e sostenere le attività editoriali dell’Associazione;
      • proporre all’assemblea l’importo delle quote di associazione;
      • deliberare sulle decadenze del socio per morosità o per recesso;
      • incaricare persone, enti, organizzazioni, anche esterni alla Società ed anche dietro compenso, al fine di ottenere servizi di consulenza all’amministrazione dell’Associazione e all’organizzazione di manifestazioni sociali;
    • Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
    • Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
    • Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (posta, raccomandata, email, fax, pec), da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
    • I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
    • Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  9. – Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario
    • Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni. La carica è rinnovabile, se consecutivamente, di un solo mandato.
    • Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
    • Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
    • Il Presidente può delegare il Vice-Presidente a sostituirlo per singoli atti. Il Presidente ha facoltà di aprire conti correnti bancari e postali in Italia e all’estero presso istituti di credito e di compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere appositamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
    • Il Presidente, con il parere favorevole di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo in prima seduta, o con la maggioranza relativa degli aventi diritto in seconda seduta, nomina il Vice-Presidente tra i Soci Fondatori o tra i membri del Consiglio Direttivo.
    • Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce per singoli atti.
    • Il Presidente nomina il Segretario tra i Soci Fondatori o tra i membri del Consiglio Direttivo.
    • Il Segretario coadiuva il Presidente nell’organizzazione delle attività dell’Associazione; provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva; tiene la corrispondenza ordinaria con gli associati; è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili. Egli tiene l’elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i relativi documenti contabili, al Consiglio Direttivo.
  10. – Il Collegio dei Soci Fondatori
    • All’atto di costituzione dell’Associazione le persone fisiche presenti e individuate nell’Atto Costitutivo formeranno di diritto il Collegio dei Soci Fondatori.
    • Il Collegio avrà le medesime funzioni del Consiglio Direttivo che, alla prima Assemblea Generale, dovrà essere nominato. Nominato il Consiglio Direttivo, i soci partecipanti al Collegio dei Soci Fondatori manterranno il titolo distintivo di Socio Fondatore.
    • Il Socio Fondatore ha i medesimi diritti e doveri del Socio.
  11. – Organo di Controllo
    • L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
    • I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
    • L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
    • I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    • Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
  12. – Norme transitorie
    • L’ammontare delle quote associative dovute è stabilito, dopo l’anno costitutivo, con apposita delibera assunta dal Consiglio Direttivo. Nell’anno costituivo, la quota associativa per i Soci Ordinari ammonta ad € 50,00; per i Soci Sostenitori ammonta ad almeno € 100,00; per i Soci non professionisti ammonta ad € 25,00.

Titolo III                                                                                               

Disposizioni conclusive

  1. – Modifiche dello Statuto
    • Le modifiche dello Statuto sono proposte da almeno due terzi del Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall’Assemblea Generale a maggioranza di un numero di voti pari ad almeno due terzi del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice, entro trenta giorni, un referendum con invio ai Soci di lettera postale o posta elettronica contenente il quesito posto. In questo caso si può deliberare sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei voti pervenuti entro e non oltre i trenta giorni dalla ricezione del quesito.
  2. – Scioglimento e destinazione del patrimonio
    • Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori
    • In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a: Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus.
  3. – Disposizioni Finali
    • Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.